GMP cosmetiche secondo ISO 22716: requisiti, documentazione e checklist
I prodotti cosmetici devono essere fabbricati secondo le buone pratiche di fabbricazione (GMP, dall’inglese Good Manufacturing Practice), come richiede l’articolo 8 del regolamento europeo sui cosmetici. Nella pratica il riferimento è la norma EN ISO 22716. Questo articolo spiega che cosa chiede la legge, che cosa copre la norma, quale documentazione ne fa parte e dove si incontrano sviluppo e produzione.
In breve: che cosa significano le GMP cosmetiche?
Secondo l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1223/2009, la fabbricazione dei prodotti cosmetici rispetta le buone pratiche di fabbricazione. Il rispetto si presume quando la fabbricazione segue le norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale. Per i cosmetici è EN ISO 22716:2007, una linea guida su produzione, controllo, stoccaggio e spedizione. Un certificato di terzi non è obbligatorio per legge; la dichiarazione GMP fa parte della documentazione informativa sul prodotto.
I punti principali in sintesi
- Articolo 8: fabbricazione secondo le buone pratiche di fabbricazione
- Presunzione di conformità se si fabbrica secondo EN ISO 22716:2007
- Giuridicamente la norma è una linea guida, non una legge
- Un certificato di terzi non è obbligatorio per legge
- Metodo di fabbricazione e dichiarazione GMP appartengono alla documentazione informativa sul prodotto
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Che cosa chiede la legge
L’articolo 8 del regolamento europeo sui cosmetici è breve: la fabbricazione dei prodotti cosmetici rispetta le buone pratiche di fabbricazione per raggiungere gli obiettivi del regolamento, soprattutto un elevato livello di tutela della salute. Il regolamento non definisce nel dettaglio le buone pratiche di fabbricazione.
Il paragrafo 2 stabilisce invece una presunzione: il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione si presume quando la fabbricazione segue le norme armonizzate pertinenti i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per i prodotti cosmetici si tratta di EN ISO 22716:2007, il cui riferimento la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 123 del 21 aprile 2011.
Che cos’è ISO 22716 e che cosa non è
La norma si intitola «Cosmetics – Good Manufacturing Practices (GMP) – Guidelines on Good Manufacturing Practices». Secondo l’Ufficio federale tedesco per la tutela dei consumatori e la sicurezza alimentare (BVL), fornisce indicazioni sugli aspetti di qualità di produzione, controllo, stoccaggio e spedizione dei prodotti cosmetici.
Giuridicamente la norma è una linea guida, come sottolinea l’associazione tedesca del settore cosmetico IKW. Chi lavora diversamente non può avvalersi della presunzione dell’articolo 8 e deve dimostrare da sé il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione. La norma si acquista presso gli enti di normazione.
Serve un certificato GMP?
Secondo le disposizioni di legge, un certificato rilasciato da terzi non è necessario; l’IKW lo afferma esplicitamente. Molti clienti e partner commerciali chiedono comunque prove, come un audit o un’autovalutazione. L’IKW mette a disposizione una checklist per l’autovalutazione.
Obbligatoria è una descrizione del metodo di fabbricazione e una dichiarazione di osservanza delle buone pratiche di fabbricazione nella documentazione informativa sul prodotto. Questo obbligo spetta alla persona responsabile, anche quando produce un terzista.
Quale documentazione ne fa parte
Il BVL cita come esempi di documenti GMP: istruzioni di fabbricazione precise, descrizioni delle prove per materiali di partenza e prodotti finiti, il controllo e la manutenzione delle attrezzature, la pulizia e l’idoneità dei locali e una competenza sufficiente delle persone responsabili. Particolarmente importante è una documentazione completa del processo di fabbricazione che garantisca la tracciabilità.
In pratica: per ogni lotto si può ricostruire con quale istruzione è stato fabbricato, quali materie prime sono state usate, quali parametri valevano, quali deviazioni ci sono state e chi ha rilasciato il lotto.
Tracciabilità nella catena di fornitura
Oltre alla fabbricazione stessa, l’articolo 7 del regolamento richiede la tracciabilità nella catena di fornitura: su richiesta di un’autorità competente, la persona responsabile identifica i distributori che ha rifornito, e i distributori identificano i propri fornitori e i distributori che hanno rifornito. L’obbligo vale per tre anni dalla data in cui il lotto è stato messo a disposizione del distributore.
Qui documentazione GMP e numero di lotto in etichetta lavorano insieme. Senza un lotto chiaro non si può chiarire un reclamo né delimitare un richiamo.
Dove si incontrano sviluppo e produzione
Le GMP non iniziano in produzione. L’istruzione di fabbricazione nasce nello sviluppo, e ogni modifica successiva della formula va riportata in essa. Se il laboratorio rilascia una nuova versione mentre la produzione lavora ancora con la vecchia istruzione, le deviazioni sono probabili.
Aiuta una catena senza interruzioni: versione della formula, protocollo di fabbricazione con fasi e parametri, lotto, risultati dei test e rilascio collegati tra loro. Così, quando sorge una domanda, è subito chiaro quale versione è entrata in quale lotto.
Checklist: le basi delle GMP
Per ogni prodotto esiste un’istruzione di fabbricazione scritta e aggiornata? Le materie prime vengono controllate ed etichettate al ricevimento? Locali e attrezzature vengono puliti e mantenuti, e lo si documenta? Il personale conosce i propri compiti ed è formato?
Ogni lotto viene registrato con parametri, deviazioni e rilascio? Le materie prime usate sono rintracciabili fino a un lotto finito? Esiste una procedura per reclami e richiami? E la persona responsabile dispone di una dichiarazione GMP aggiornata? La checklist dell’IKW va molto oltre ed è adatta a un’autovalutazione strutturata.
Che cosa può fare il software
Un sistema non sostituisce la gestione della qualità, ma può sostenere la documentazione: protocolli di fabbricazione con fasi, passaggi di miscelazione, parametri e deviazioni, collegati alla versione della formula e al lotto, oltre ai risultati dei test. Se la pratica quotidiana rispetta le buone pratiche di fabbricazione si vede in reparto e all’audit.
Evidenze GMP e dove nascono
| Istruzione di fabbricazione | Sviluppo, produzione |
| Descrizioni delle prove per materiali di partenza e prodotti finiti | Controllo qualità |
| Controllo e manutenzione delle attrezzature | Manutenzione, produzione |
| Pulizia e idoneità dei locali | Produzione, igiene |
| Formazione e competenza | Risorse umane, assicurazione qualità |
| Documentazione e rilascio dei lotti | Produzione, assicurazione qualità |
| Dichiarazione GMP per la documentazione informativa sul prodotto | Fabbricante o terzista |
Domande frequenti
Fonti
- EUR-Lex – Regolamento (CE) n. 1223/2009, versione consolidata del 1º maggio 2026 (articoli 7, 8 e 11)
- Commissione europea – Norme armonizzate per i prodotti cosmetici (EN ISO 22716:2007, in inglese)
- BVL – Buone pratiche di fabbricazione dei prodotti cosmetici (in tedesco)
- IKW – Buone pratiche di fabbricazione (GMP cosmetiche, in tedesco)
Esclusione di responsabilità: Questo articolo ha finalità di informazione generale. Non costituisce consulenza legale né una valutazione regolatoria o di sicurezza del singolo caso. Redigiamo i contenuti con cura, ma non garantiamo che siano corretti, completi e aggiornati; leggi e norme possono cambiare dopo la data indicata. Fa fede esclusivamente il testo pubblicato ufficialmente. Prendete le decisioni sui vostri prodotti con un supporto qualificato, ad esempio il vostro valutatore della sicurezza o il vostro consulente legale. Rispondiamo dei danni derivanti dall’uso di queste informazioni solo in caso di dolo e colpa grave; resta salva la responsabilità per lesioni alla vita, all’integrità fisica o alla salute e quella prevista da norme di legge inderogabili.
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