Conoscenza · Sicurezza del prodotto

Relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico (CPSR): struttura, dati e valutazione

Prima che un prodotto cosmetico sia immesso sul mercato dell’UE, deve essere stato sottoposto a una valutazione della sicurezza e deve esistere una relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico (CPSR, dall’inglese Cosmetic Product Safety Report). L’articolo 10 e l’allegato I del regolamento europeo sui cosmetici stabiliscono chi può valutare, come è strutturata la relazione e che deve essere tenuta aggiornata.

Di Redazione VYVALinee guida editorialiAggiornato al: 14 ottobre 2026

In breve: che cos’è la relazione sulla sicurezza?

Secondo l’allegato I del regolamento (CE) n. 1223/2009, la relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico ha due parti: la parte A con le informazioni sulla sicurezza in dieci punti e la parte B con la valutazione della sicurezza in quattro punti. La valutazione è eseguita da una persona con una formazione universitaria in campo farmaceutico, tossicologico, medico o in discipline analoghe. La relazione fa parte della documentazione informativa sul prodotto e viene aggiornata quando emergono informazioni pertinenti dopo l’immissione sul mercato.

I punti principali in sintesi

  • Valutazione della sicurezza prima dell’immissione sul mercato; risponde la persona responsabile
  • Parte A: dieci punti di informazioni sulla sicurezza
  • Parte B: conclusioni, avvertenze, motivazione, informazioni sul valutatore
  • Valutatore con formazione universitaria in farmacia, tossicologia, medicina o simili
  • La relazione si riferisce a una composizione precisa e viene tenuta aggiornata

Il Suo valutatore della sicurezza chiede ogni volta gli stessi dati?

In 30 minuti Le mostriamo come in VYVA formula, dati delle materie prime e risultati dei test sono disponibili per ogni versione.

Chi risponde e chi può valutare

La persona responsabile garantisce che, prima dell’immissione sul mercato, il prodotto sia stato sottoposto a una valutazione della sicurezza e che sia stata elaborata una relazione sulla sicurezza conforme all’allegato I. Vanno considerati l’uso previsto e l’esposizione sistemica prevista ai singoli ingredienti, e i dati di tutte le fonti esistenti vanno esaminati con un adeguato approccio basato sul peso delle evidenze.

La valutazione vera e propria, la parte B, è eseguita da una persona in possesso di un diploma o di altro titolo che attesti qualifiche formali ottenute al termine di corsi universitari teorici e pratici in campo farmaceutico, tossicologico, medico o in discipline analoghe, o di corsi riconosciuti equivalenti da uno Stato membro.

La persona responsabile: ruolo e obblighi

Parte A: i dieci punti di informazioni sulla sicurezza

L’allegato I suddivide la parte A in dieci punti: composizione quantitativa e qualitativa, caratteristiche fisiche/chimiche e stabilità, qualità microbiologica, impurezze, tracce e informazioni sul materiale d’imballaggio, uso normale e ragionevolmente prevedibile, esposizione al prodotto cosmetico, esposizione alle sostanze, profilo tossicologico delle sostanze, effetti indesiderabili ed effetti indesiderabili gravi, e informazioni sul prodotto cosmetico.

I primi quattro punti provengono quasi interamente dallo sviluppo e dall’assicurazione qualità: formula, specifiche delle materie prime, dati di stabilità e microbiologia, dati dell’imballaggio. Quanto meglio questi dati sono collegati alla versione della formula, tanto meno domande avrà il valutatore.

Parte B: la valutazione della sicurezza

La parte B ha quattro punti: le conclusioni della valutazione, le avvertenze e istruzioni per l’uso riportate sull’etichetta, la motivazione e le informazioni sul valutatore con l’approvazione della parte B. Le conclusioni sono una dichiarazione sulla sicurezza del prodotto in relazione all’articolo 3 del regolamento.

Nella motivazione il valutatore spiega le considerazioni scientifiche, valuta i margini di sicurezza e le possibili interazioni tra le sostanze e tiene conto di come la stabilità incide sulla sicurezza. Per i prodotti destinati ai bambini di età inferiore a tre anni e per quelli destinati esclusivamente all’igiene intima esterna, l’allegato I richiede una valutazione specifica.

Quali dati servono al valutatore

La composizione completa con le quantità e l’identità chimica di ogni sostanza, se possibile con denominazione chimica, INCI, CAS e numero EINECS/ELINCS, e la sua funzione prevista. Per le composizioni di profumi e aromi bastano il nome e il numero di codice della composizione e l’identità del fornitore. Inoltre le specifiche delle materie prime e le informazioni su purezza, impurezze e tracce.

Servono anche i risultati delle prove di stabilità, le specifiche microbiologiche e i risultati del challenge test, le informazioni sul materiale d’imballaggio e l’uso previsto: tipo di prodotto, sito di applicazione, quantità, frequenza e popolazione di destinazione. Se il prodotto o un predecessore è già sul mercato, vanno inclusi anche gli effetti indesiderabili noti.

Test di stabilità dei cosmetici

La relazione appartiene a una versione della formula

Una valutazione della sicurezza vale per la composizione valutata. Quando cambiano una materia prima, un fornitore, una concentrazione d’uso o l’imballaggio, si verifica se la valutazione è ancora valida. Il regolamento chiede inoltre di aggiornare la relazione con le informazioni pertinenti emerse dopo l’immissione sul mercato.

In pratica: la relazione dovrebbe essere collegata in modo visibile a una versione della formula, e ogni nuova versione dovrebbe porre la domanda se il valutatore debba vederla.

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Da che cosa dipende l’impegno

Non esistono prezzi fissi, e cifre affidabili dipendono dal singolo caso. L’impegno dipende soprattutto dal numero di materie prime e dalla qualità della loro documentazione, dal tipo di prodotto e dalla popolazione di destinazione, come i prodotti per bambini sotto i tre anni, dalla mancanza di dati di stabilità o microbiologia e dal numero di varianti.

Ciò che fa risparmiare più tempo sono documenti completi fin dall’inizio: ogni domanda del valutatore costa tempo a entrambe le parti.

Checklist: documenti per il valutatore della sicurezza

In pratica un valutatore chiede di solito: la formula completa della versione da valutare, con percentuali e funzione di ogni sostanza. Le specifiche e le schede di dati di sicurezza delle materie prime; per le composizioni di profumi e aromi nome, numero di codice e fornitore. Informazioni su purezza, impurezze e tracce.

Inoltre il rapporto della prova di stabilità, la specifica microbiologica e il risultato del challenge test, le informazioni sul materiale d’imballaggio, una descrizione dell’uso con quantità, frequenza, sito di applicazione e popolazione di destinazione, e la bozza dell’etichetta con le avvertenze previste.

Un esempio

Per la versione 3 della formula di una crema viso esiste una relazione sulla sicurezza. Nella versione 4 si cambia il conservante. Questo modifica la composizione al punto 1 della parte A, probabilmente i risultati del challenge test al punto 3 e il profilo tossicologico al punto 8. Il valutatore riceve la nuova formula, i documenti delle materie prime e i nuovi risultati dei test e valuta se basta un’integrazione o serve una nuova valutazione.

Se invece la stessa materia prima con la stessa specifica viene solo acquistata da un altro distributore, i dati rilevanti per la valutazione di norma non cambiano. La verifica va comunque documentata.

Che cosa può fare il software e che cosa no

Un sistema di sviluppo può fornire la composizione per versione, collegare dati delle materie prime e risultati dei test e mostrare dove si toccano i limiti degli allegati. La conclusione sulla sicurezza la trae il valutatore. Un controllo automatico non sostituisce la valutazione della sicurezza dell’articolo 10.

Software di compliance per la cosmetica

Punti della relazione sulla sicurezza e fonte tipica dei dati

A 1 – ComposizioneVersione della formula con quantità, identità e funzione delle sostanze
A 2 – Caratteristiche e stabilitàSpecifiche, prove di stabilità
A 3 – Qualità microbiologicaSpecifica microbiologica, challenge test
A 4 – Impurezze, tracce, imballaggioDocumenti delle materie prime, informazioni sull’imballaggio
A 5–7 – Uso ed esposizioneBriefing del prodotto, informazioni d’uso
A 8 – Profilo tossicologicoDati delle sostanze, documenti dei fornitori, letteratura
A 9 e 10 – Effetti indesiderabili, altre informazioniOsservazione del mercato, studi
Parte B – Valutazione della sicurezzaValutatore della sicurezza

Domande frequenti

Esclusione di responsabilità: Questo articolo ha finalità di informazione generale. Non costituisce consulenza legale né una valutazione regolatoria o di sicurezza del singolo caso. Redigiamo i contenuti con cura, ma non garantiamo che siano corretti, completi e aggiornati; leggi e norme possono cambiare dopo la data indicata. Fa fede esclusivamente il testo pubblicato ufficialmente. Prendete le decisioni sui vostri prodotti con un supporto qualificato, ad esempio il vostro valutatore della sicurezza o il vostro consulente legale. Rispondiamo dei danni derivanti dall’uso di queste informazioni solo in caso di dolo e colpa grave; resta salva la responsabilità per lesioni alla vita, all’integrità fisica o alla salute e quella prevista da norme di legge inderogabili.

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