Notifica CPNP dei cosmetici: chi notifica che cosa e quando
Ogni prodotto cosmetico viene notificato alla Commissione prima dell’immissione sul mercato dell’UE. La notifica avviene in formato elettronico tramite il portale di notifica dei prodotti cosmetici (CPNP). L’articolo 13 del regolamento europeo sui cosmetici stabilisce chi notifica e quali informazioni sono richieste.
In breve: che cos’è la notifica CPNP?
Prima dell’immissione sul mercato, la persona responsabile notifica alla Commissione otto informazioni ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009, tra cui categoria e nome del prodotto, il proprio indirizzo, lo Stato membro di immissione sul mercato e la formulazione quadro. La notifica avviene nel CPNP, che la Commissione descrive come un sistema online gratuito. Dopo non serve alcuna ulteriore notifica nazionale all’interno dell’UE. Il regolamento prevede una notifica, non una procedura di autorizzazione.
I punti principali in sintesi
- Notifica prima dell’immissione sul mercato, da parte della persona responsabile
- Otto informazioni secondo l’articolo 13, paragrafo 1, più l’etichetta originale e una foto dell’imballaggio
- I distributori notificano in proprio quando traducono l’etichetta per un altro Stato membro
- Nanomateriali: notifica aggiuntiva sei mesi prima
- Le modifiche vanno aggiornate senza indugio
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Chi notifica e quando
L’obbligo spetta alla persona responsabile, prima dell’immissione sul mercato. Per i prodotti fabbricati nell’UE è il fabbricante ai sensi del regolamento, cioè chi fabbrica il prodotto o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza con il proprio nome o marchio. Per i prodotti importati è l’importatore. Entrambi possono designare per iscritto un’altra persona stabilita nell’UE.
La Commissione descrive il CPNP come un sistema di notifica online gratuito. Secondo la Commissione, una volta notificato lì un prodotto, non serve alcuna ulteriore notifica a livello nazionale all’interno dell’UE.
Le otto informazioni dell’articolo 13, paragrafo 1
Vanno notificati: la categoria del prodotto e il suo nome o i suoi nomi; il nome e l’indirizzo della persona responsabile presso cui è disponibile la documentazione informativa sul prodotto; il paese di origine in caso di importazione; lo Stato membro in cui il prodotto deve essere immesso sul mercato; le informazioni per contattare una persona fisica; la presenza di sostanze sotto forma di nanomateriali, con la loro identificazione e le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili; il nome e il numero CAS o CE delle sostanze CMR di categoria 1A o 1B; e la formulazione quadro.
Secondo il paragrafo 2 si aggiungono l’etichetta originale e, se ragionevolmente leggibile, una fotografia dell’imballaggio.
Chi vede i dati
Le autorità competenti ricevono le informazioni tranne la formulazione quadro. Possono usarle solo a fini di sorveglianza del mercato, analisi del mercato, valutazione e informazione dei consumatori. I centri antiveleno o organismi analoghi istituiti dagli Stati membri ricevono tutte le informazioni, compresa la formulazione quadro, esclusivamente a fini di trattamento medico.
A questo serve la formulazione quadro: deve consentire un trattamento medico pronto e adeguato in caso di alterazione della salute.
Il processo in sei passaggi
Primo, stabilire chi è la persona responsabile e fissarne l’indirizzo. È l’indirizzo che compare anche in etichetta e presso cui è disponibile la documentazione informativa sul prodotto. Secondo, definire categoria e nomi, compresi tutti i nomi con cui il prodotto viene venduto. Terzo, verificare se la formula contiene nanomateriali e sostanze CMR di categoria 1A o 1B.
Quarto, determinare la formulazione quadro. Quinto, tenere pronti l’etichetta definitiva e una fotografia dell’imballaggio. Sesto, notificare nel CPNP prima dell’immissione sul mercato. La Commissione mette a disposizione una guida al portale per persone responsabili e distributori.
Distributori: quando notificano in proprio
Un distributore che mette a disposizione in uno Stato membro un prodotto già immesso sul mercato in un altro e traduce di propria iniziativa un elemento dell’etichetta per rispettare la normativa nazionale trasmette in proprio informazioni alla Commissione: la categoria e i nomi del prodotto in entrambi gli Stati membri, lo Stato membro in cui è messo a disposizione, il proprio nome e indirizzo, e il nome e l’indirizzo della persona responsabile.
La sola traduzione non rende il distributore persona responsabile. Lo diventa quando immette il prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, o lo modifica in modo da poter incidere sulla conformità ai requisiti.
Nanomateriali e modifiche
I prodotti cosmetici contenenti nanomateriali vengono notificati ai sensi dell’articolo 16, in aggiunta alla notifica dell’articolo 13, sei mesi prima dell’immissione sul mercato. Il CPNP ha un modulo dedicato. Il regolamento prevede eccezioni da verificare caso per caso.
Se una delle informazioni notificate cambia, la persona responsabile o il distributore la aggiorna senza indugio. Ciò riguarda ad esempio un nuovo nome del prodotto, un’altra persona responsabile o una modifica della formula che incide sulla formulazione quadro o sulle informazioni su nanomateriali e sostanze CMR.
Checklist prima della notifica
È chiaro chi è la persona responsabile e, se è stata designata una persona, esiste il mandato scritto? Esistono la relazione sulla sicurezza e la documentazione informativa sul prodotto per la versione della formula che verrà venduta? Sono registrati tutti i nomi del prodotto, anche quelli per altre lingue e mercati?
È stato verificato se la formula contiene nanomateriali o sostanze CMR di categoria 1A o 1B? È stata determinata la formulazione quadro? Sono disponibili l’etichetta definitiva e una fotografia leggibile dell’imballaggio? Ed è definito chi aggiorna la notifica quando cambiano nome, formula o persona responsabile?
Un esempio
Un terzista in Germania produce uno shampoo per un marchio austriaco, che lo immette sul mercato in Austria con il proprio nome. Il marchio è la persona responsabile. Notifica, indica il proprio indirizzo e lo Stato membro e fornisce l’etichetta originale e una fotografia dell’imballaggio. Il terzista gli fornisce i dati della formula.
Un anno dopo un distributore mette a disposizione lo shampoo in Italia e traduce l’etichetta di propria iniziativa. Il distributore trasmette alla Commissione le informazioni dell’articolo 13, paragrafo 3. Il marchio resta la persona responsabile.
Errori tipici prima della notifica
L’indirizzo nel portale non coincide con quello in etichetta. L’etichetta non è ancora definitiva, anche se viene notificata insieme al prodotto. Non sono registrati tutti i nomi e le varianti del prodotto. La formula è stata modificata dopo la notifica senza verificare le informazioni notificate.
E: la notifica viene scambiata per un’autorizzazione. Non sostituisce né la relazione sulla sicurezza né la documentazione informativa sul prodotto. Entrambe devono esistere prima dell’immissione sul mercato.
Informazioni notificate e loro provenienza
| Categoria e nome/i del prodotto | Dati anagrafici del prodotto, marketing |
| Nome e indirizzo della persona responsabile | Contratto, etichetta |
| Paese di origine in caso di importazione | Catena di fornitura |
| Stato membro di immissione sul mercato | Pianificazione commerciale |
| Informazioni di contatto di una persona fisica | Organizzazione |
| Nanomateriali, sostanze CMR di categoria 1A e 1B | Dati di formula e materie prime |
| Formulazione quadro | Formula, categoria del prodotto |
| Etichetta originale e foto dell’imballaggio | Grafica, imballaggio |
Domande frequenti
Fonti
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