Etichettatura dei cosmetici: indicazioni obbligatorie secondo l’articolo 19, con checklist
Che cosa compare sull’etichetta di un prodotto cosmetico è disciplinato dall’articolo 19 del regolamento europeo sui cosmetici. Sono obbligatorie sette indicazioni, più regole per confezioni piccole, lingua e simboli. Questo articolo le esamina una per una e mostra da quali dati dello sviluppo proviene ciascuna.
In breve: che cosa deve esserci in etichetta?
Secondo l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009, contenitore e imballaggio riportano, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili: il nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona responsabile, il contenuto nominale, la data di durata minima o, con una durata superiore a 30 mesi, il periodo post-apertura, le precauzioni particolari per l’impiego, il numero di lotto, la funzione se non risulta dalla presentazione e l’elenco degli ingredienti. Alcune di queste indicazioni devono essere nella lingua stabilita dalla legislazione nazionale.
I punti principali in sintesi
- Sette indicazioni obbligatorie secondo l’articolo 19, paragrafo 1
- Indelebili, facilmente leggibili e chiaramente visibili
- Data di durata minima o, oltre 30 mesi, periodo post-apertura
- L’elenco degli ingredienti può figurare solo sull’imballaggio
- La lingua di alcune indicazioni è fissata dalla legislazione nazionale
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Le sette indicazioni obbligatorie in sintesi
L’articolo 19, paragrafo 1, elenca che cosa devono riportare contenitore e imballaggio: a) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona responsabile, b) il contenuto nominale al momento del confezionamento, c) la data di durata minima, d) le precauzioni particolari per l’impiego, e) il numero di lotto o il riferimento che consenta di identificare il prodotto, f) la funzione del prodotto, salvo che risulti dalla sua presentazione, e g) l’elenco degli ingredienti.
Le indicazioni devono essere indelebili, facilmente leggibili e chiaramente visibili. L’elenco degli ingredienti può figurare solo sull’imballaggio. Quando il numero di lotto non sta sul contenitore perché il prodotto è troppo piccolo, basta anche l’imballaggio.
Persona responsabile e contenuto nominale
Nome e indirizzo possono essere abbreviati purché l’abbreviazione consenta di identificare la persona e il suo indirizzo. Se figurano più indirizzi, va evidenziato quello presso cui la documentazione informativa sul prodotto è immediatamente accessibile. Per i prodotti importati va indicato il paese di origine.
Il contenuto nominale si indica in peso o in volume. Sono esenti le confezioni con meno di 5 g o 5 ml, i campioni gratuiti e le monodosi. Per i preimballaggi venduti di norma come insieme di pezzi basta il numero di pezzi, e neppure questo serve se è facilmente visibile dall’esterno.
Durata minima e periodo post-apertura
La data di durata minima indica fino a quando il prodotto, conservato in condizioni adeguate, continua a svolgere la sua funzione iniziale e resta sicuro. È preceduta dal simbolo del punto 3 dell’allegato VII o dalla dicitura «Usare preferibilmente entro» e si compone di mese e anno o di giorno, mese e anno, integrata se necessario dalle condizioni di conservazione.
Per i prodotti con una durata minima superiore a 30 mesi la data non è richiesta. L’etichetta indica invece per quanto tempo il prodotto può essere usato in sicurezza dopo l’apertura, con il simbolo del punto 2 dell’allegato VII seguito dal periodo in mesi e/o anni, salvo che il concetto di durata dopo l’apertura non sia pertinente. Entrambe le indicazioni si basano su dati di stabilità solidi.
Precauzioni e avvertenze
Le precauzioni particolari comprendono almeno quelle indicate per determinate sostanze negli allegati da III a VI, più eventuali indicazioni di precauzione per i prodotti per uso professionale. Quali avvertenze servono a un prodotto deriva quindi dalla formula. Anche la parte B della relazione sulla sicurezza riporta quali avvertenze e istruzioni per l’uso vanno in etichetta.
Se per motivi pratici una precauzione non sta in etichetta, può figurare su un foglietto, un’etichetta, una fascetta, un cartellino o una scheda acclusi o attaccati al prodotto. Il contenitore vi rimanda allora con un’indicazione abbreviata o con il simbolo del punto 1 dell’allegato VII.
Lotto, funzione ed elenco degli ingredienti
Il numero di lotto collega il prodotto sullo scaffale alla sua fabbricazione ed è presupposto per tracciabilità e richiami. La funzione va indicata solo se non risulta dalla presentazione.
L’elenco degli ingredienti è preceduto dal termine «ingredients» e nomina gli ingredienti in ordine decrescente di peso al momento dell’aggiunta, con le denominazioni comuni del glossario dell’articolo 33. Regole particolari valgono per profumo, nanomateriali, coloranti e ingredienti sotto l’1 %.
Lingua: la decide ogni Stato membro
La lingua del contenuto nominale, della durata minima, delle precauzioni e della funzione è stabilita dalla legislazione dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione dell’utilizzatore finale, secondo l’articolo 19, paragrafo 5. In Germania, ad esempio, il paragrafo 4 dell’ordinanza tedesca sui cosmetici (Kosmetik-Verordnung) richiede queste indicazioni in tedesco. L’elenco degli ingredienti usa invece le denominazioni comuni del glossario.
Se rifornisce più paesi, chiarisca prima della stampa i requisiti linguistici di ogni mercato di destinazione. Un distributore che traduce di propria iniziativa l’etichetta per un altro paese deve trasmettere informazioni alla Commissione tramite il CPNP.
Casi particolari: articoli piccoli e prodotti sfusi
Se per saponi, perle da bagno e altri prodotti piccoli gli ingredienti non possono, per motivi pratici, figurare su un’etichetta, un cartellino, una fascetta, una scheda o un foglietto accluso, devono comparire su un avviso posto nelle immediate vicinanze del contenitore in cui il prodotto è esposto per la vendita.
Per i prodotti non preconfezionati, o confezionati nel punto vendita su richiesta dell’acquirente o preconfezionati per la vendita immediata, sono gli Stati membri a stabilire come fornire le indicazioni.
Checklist prima della stampa
Nome e indirizzo della persona responsabile corrispondono alla notifica e al luogo in cui è conservata la documentazione informativa sul prodotto? Il contenuto nominale è corretto? È deciso se vale una data di durata minima o un periodo post-apertura, e lo supportano dati di stabilità? Sono state inserite tutte le avvertenze degli allegati e della relazione sulla sicurezza?
C’è un campo per il numero di lotto? L’elenco degli ingredienti corrisponde alla versione attuale della formula, nell’ordine giusto e con le denominazioni del glossario? I requisiti linguistici del mercato di destinazione sono rispettati? E l’etichetta definitiva è pronta per la notifica CPNP?
Indicazioni obbligatorie dell’articolo 19, paragrafo 1, e loro provenienza
| a) Persona responsabile e indirizzo | Lett. a) | Contratto, notifica |
| b) Contenuto nominale | Lett. b) | Riempimento, imballaggio |
| c) Durata minima o periodo post-apertura | Lett. c) | Test di stabilità |
| d) Precauzioni particolari | Lett. d), allegati da III a VI | Formula, relazione sulla sicurezza parte B |
| e) Numero di lotto | Lett. e) | Fabbricazione |
| f) Funzione | Lett. f) | Concetto di prodotto |
| g) Elenco degli ingredienti | Lett. g), art. 33 | Versione della formula, dati INCI |
Domande frequenti
Fonti
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