Microplastiche nei cosmetici: le scadenze UE da ottobre 2027
Dal 17 ottobre 2027 i prodotti da risciacquare con microparticelle di polimeri sintetici non potranno più essere immessi sul mercato dell’UE, nemmeno dalle scorte. Le scadenze per prodotti da non risciacquare, make-up e fragranze incapsulate e cosa cambia per la R&S con la modifica del 2026.
In breve
La restrizione UE sulle microparticelle di polimeri sintetici (voce 78 dell’allegato XVII del REACH, regolamento (UE) 2023/2055) si applica ai cosmetici in più fasi: microsfere vietate dal 17 ottobre 2023, prodotti da risciacquare dal 17 ottobre 2027, prodotti da non risciacquare e fragranze incapsulate dal 17 ottobre 2029, prodotti per il trucco, le labbra e le unghie dal 17 ottobre 2035. Soglia: 0,01% in peso. Le norme sono in vigore; secondo la Commissione, dopo ogni scadenza le scorte non possono più essere vendute.
Dati chiave
- limite di concentrazione (in peso) per le microparticelle di polimeri sintetici nelle miscele[1]
- 0,01%
- divieto per i prodotti da risciacquare[1]
- 17 ottobre 2027
- divieto per i prodotti da non risciacquare e per l’incapsulamento delle fragranze[1]
- 17 ottobre 2029
- divieto per i prodotti per il trucco, per le labbra e per le unghie[1]
- 17 ottobre 2035
Che cosa si intende giuridicamente per microplastica?
La voce 78 riguarda i polimeri solidi che costituiscono almeno l’1% in peso di particelle o formano un rivestimento superficiale continuo su particelle, a condizione che almeno l’1% in peso di tali particelle misuri al massimo 5 mm in tutte le dimensioni (per le fibre: lunghezza massima di 15 mm e rapporto lunghezza/diametro superiore a 3). L’immissione sul mercato in miscele è vietata a partire dallo 0,01% in peso quando le particelle sono presenti per conferire una caratteristica ricercata.
Sono esclusi i polimeri derivanti da una polimerizzazione avvenuta in natura e non modificati chimicamente, i polimeri di cui è dimostrata la degradabilità secondo l’appendice 15, i polimeri con una solubilità superiore a 2 g/L dimostrata secondo l’appendice 16 e i polimeri privi di atomi di carbonio. Su richiesta delle autorità, la prova della degradabilità o della solubilità va fornita senza indugio.[1]
Quali scadenze valgono per i cosmetici?
Le microsfere, cioè particelle usate come abrasivo per esfoliare, lucidare o pulire, non hanno un periodo transitorio: sono vietate dall’entrata in vigore il 17 ottobre 2023. Per i prodotti da risciacquare, come definiti dal regolamento sui cosmetici, il divieto si applica dal 17 ottobre 2027, per i prodotti da non risciacquare dal 17 ottobre 2029. Le microparticelle di polimeri usate per incapsulare le fragranze hanno una scadenza propria, il 17 ottobre 2029, sia in un prodotto da risciacquare sia in uno da non risciacquare.
I prodotti per il trucco, per le labbra e per le unghie hanno il periodo più lungo, fino al 17 ottobre 2035. Dal 17 ottobre 2031 al 16 ottobre 2035 devono però recare l’indicazione che contengono microplastiche; i prodotti immessi sul mercato prima del 17 ottobre 2031 ne hanno bisogno solo dal 17 dicembre 2031. Secondo la Commissione, se un prodotto sia un prodotto per il trucco va valutato caso per caso in base alla presentazione e alla finalità principale.[1][3]
Le scorte possono essere vendute dopo la scadenza?
Secondo la Commissione, no. Ai sensi del REACH, l’immissione sul mercato comprende qualsiasi fornitura a terzi, incluse le merci nel magazzino di un distributore e sugli scaffali della vendita al dettaglio. La regola generale che tutela le merci immesse sul mercato prima del 17 ottobre 2023 non si applica espressamente ai gruppi di prodotti con periodo transitorio.
La Commissione consiglia quindi di vendere o smaltire i prodotti prima della scadenza pertinente, per evitare richiami. Per i prodotti da risciacquare, l’ultimo giorno in cui possono essere forniti nella vendita al dettaglio è il 16 ottobre 2027.[1][3]
Che cosa è cambiato nel 2026?
Con il regolamento (UE) 2026/1168 del 1° giugno 2026 la Commissione ha modificato la voce 78. Introduce una deroga per le microparticelle di polimeri sintetici immesse sul mercato per attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD) in quantità fino a 1 tonnellata all’anno, anche al di fuori dei siti industriali. Si applica retroattivamente dal 17 ottobre 2023. Le scadenze per i cosmetici restano invariate.
La guida esplicativa della Commissione (domande e risposte, 2025) è precedente a questa modifica e descrive ancora la PPORD secondo le norme precedenti. Prevale il testo modificato del regolamento.[2][3]
Cosa significa per i team di R&S
- Verificare tutte le formule dei prodotti da risciacquare alla ricerca di polimeri sintetici solidi e insolubili, tramite nome INCI e dati del fornitore su dimensione delle particelle, solubilità e degradabilità, anche nelle miscele di materie prime acquistate.
- Pianificare le riformulazioni a ritroso dal 16 ottobre 2027, tenendo conto di test di stabilità e compatibilità, produzione e vendita nel commercio al dettaglio.
- Per i polimeri ritenuti esclusi in quanto degradabili o solubili, chiedere al fornitore la prova secondo l’appendice 15 o 16 e archiviarla nella documentazione del prodotto.
- Per i prodotti per il trucco, per le labbra e per le unghie con microparticelle di polimeri, prevedere nella pianificazione degli imballaggi l’indicazione sulle microplastiche dal 2031.
Domande frequenti
Fonti
- [1] EUR-Lex – Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (27 settembre 2023): Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici
- [2] EUR-Lex – Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2 giugno 2026): Regolamento (UE) 2026/1168 della Commissione per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici
- [3] Commissione europea – Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI (2025): REACH restriction of synthetic polymer microparticles – Explanatory Guide, Part II: Questions and Answers
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